Quando il lavoratore è vittima di straining

Lo straining sul luogo di lavoro

▶ Cos'è? Quali le differenze con il "Mobbing"? A differenza del mobbing, il quale presuppone una pluralità di atti persecutori ravvicinati nel tempo e di gravità crescente, lo straining - letteralmente "sforzare" - consiste nell'inflizione al lavoratore di uno "stress forzato" a mezzo di pochi atti distanziati nel tempo o anche di un atto singolo, compiuto appositamente e deliberatamente e che continua a far sentire per lungo tempo e in modo costante i propri effetti negativi sulla posizione lavorativa del dipendente.

▶ Cosa può ottenere il lavoratore vittima di straining? Il lavoratore colpito può agire per il risarcimento del danno biologico (comprensivo sia della compromissione psicofisica subita che della sofferenza morale a essa connessa) ed eventualmente del danno patrimoniale per lesione della professionalità (per esempio qualora vi sia ipotesi di demansionamento). Nel 2013, una pronuncia della sezione penale della Corte di Cassazione, nell'ambito di un procedimento per maltrattamenti (ex 572 c.p.) ai danni di un dipendente di banca, ha riconosciuto il suo diritto al risarcimento in quanto era stato costretto a lavorare in un "vero e proprio sgabuzzino, spoglio e sporco, con mansioni dequalificanti, meramente esecutive e ripetitive”. Tale condotta aveva cagionato al lavoratore in questione una lesione che si era concretizzata nella “causazione di un’incapacità di attendere alle proprie ordinarie occupazioni per un periodo di tempo superiore a 40 giorni”. Importante: la pretesa risarcitoria può essere esercitata entro dieci (10) anni, trattandosi di responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 2087 c.c. Il consiglio è comunque di attivarsi tempestivamente presso uno studio legale e contestualmente rivolgersi a medici-psicologici specializzati per certificare eventuali lesioni psico-fisiche.

▶ Può esserci straining anche in assenza di mobbing? Sì, la Cassazione ha stabilito che il giudice, "pur se accerti l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare gli episodi in modo da potersi configurare una condotta di "mobbing", è tenuto a valutare se, dagli elementi dedotti - per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, altre circostanze del caso concreto - possa presuntivamente risalirsi al fatto ignoto dell'esistenza di questo più tenue danno" (Cassazione civile sez. lav. 19 febbraio 2016 n. 3291). 

In definitiva, per la giurisprudenza lo straining si configura quale forma attenuata del mobbing, dal quale si differenzia potendo verificarsi anche solo tramite poche sporadiche condotte, ma al quale rimane accomunato dagli effetti - negativi - sullo stato psico-fisico del lavoratore che ne è colpito.

 

 

Avv. Patrick Francesco Wild

 

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